Cassazione: Strada dissestata, il Comune non è responsabile quando il pericolo è prevedibile.

Con la sentenza del 2 gennaio 2014 la Corte di Cassazione ha analizzato l'annosa questione in merito alla responsabilità per i danni da insidia o trabocchetto, affrontando per un verso la problematica dei rapporti tra l'art. 2051 e l'art. 2043 c.c, e dall'altro il problema della delimitazione del concetto di prevedibilità del pericolo, la cui indeterminatezza ha dato adito ad interpretazioni contrastanti.

Per quanto attiene al nostro interesse, al concetto di prevedibilità del danno, che assume un ruolo fondamentale in merito alla tematica del danno da cosiddetto trabocchetto, la Suprema Corte ribadisce, conformemente ad altre pronunce di legittimità, che il comportamento del danneggiato è in grado di interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso.

Invero la graduazione della prevedibilità del danno consente di differenziare l'onere di attenzione del danneggiato, il cui comportamento colposo è in grado di atteggiarsi, a seconda dei suddetti parametri, quale concorso causale colposo o quale colpa esclusiva, giungendo ad escludere la responsabilità del custode.

La Suprema Corte rilevava che l’evidente dissesto della strada sulla quale transitava il pedone richiedeva in capo quest'ultimo un onere massimo di attenzione e di prudenza, dato dall'alta prevedibilità del pericolo stesso, che consentiva di ascrivere al danneggiato l'esclusiva responsabilità della caduta.

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